Art. 4.
(Estinzione del diritto).

      1. Il diritto all'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per gli anziani indigenti e gli inabili residenti all'estero si estingue quando il beneficiario concorre in alcuna delle seguente circostanze:

          a) ritorno in Italia;

          b) rinuncia alla cittadinanza italiana;

          c) perdita o non sussistenza dei requisiti che hanno motivato la prestazione stessa;

          d) decesso.